Art. 3.
(Esercizio della casa da gioco).

      1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune autorizzato ai sensi dell'articolo 1.
      2. L'esercizio della casa da gioco da parte del comune può essere gestito direttamente o per mezzo di una società mista a prevalente capitale pubblico, op

 

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pure attraverso una società che lo gestisce in regime di concessione.